LA CONFESSIONE DI FEDE BATTISTA DEL 1689
27. Della comunione dei santi
1. Tutti i santi che sono uniti a Gesù Cristo,
il loro capo, per il suo Spirito e per la fede, sebbene non diventino con questo una sola
persona con Lui, hanno comunione con le sue grazie, le sue sofferenze, la sua morte, la
sua risurrezione e la sua gloria1. Essendo uniti l'uno all'altro nell'amore,
partecipano ai doni e alle grazie l'uno dell'altro2, e hanno l'obbligo di
eseguire con ordine i doveri pubblici e privati che conducono al loro reciproco bene, sia
dell'uomo interiore che dell'uomo esteriore3.
1 1 Gv 1,3; Gv 1,16; Fil 3,10; Rm
6,5-6
2 Ef 4,15-16; 1 Cor 12,7; 3,21-23
3 1 Tess 5,11-14; Rm 1,12; 1 Gv
3,17-18; Gal 6,10
2. A causa della loro professione i santi hanno
l'obbligo di mantenere una santa comunione nell'adorazione di Dio e nell'esercizio di
altri servizi spirituali che promuovono la loro reciproca edificazione4. Devono
anche dare sollievo l'uno all'altro in cose esteriori a seconda dei diversi bisogni e
delle loro possibilità5. Questa comunione è esercitata dai santi
principalmente nell'ambito dei credenti che sono loro più vicini, per esempio nell'ambito
della famiglia e della chiesa7, ma deve estendersi secondo la regola
dell'Evangelo a tutta la famiglia dei credenti, secondo le opportunità che Dio concede, e
a tutti coloro che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù. Tuttavia, la loro
comunione l'uno con l'altro come santi non toglie né viola il diritto di ognuno di
possedere i propri beni8.
4 Eb 10,24-25; 3,12-13
5 At 12,29-30
6 Ef 6,4
7 1Cor 12,14-27
8 At 5,4; Ef 4,28
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